Nomina e Revoca Amministratore di Condominio

La nomina dell’amministratore è obbligatoria nel momento i cui siano presenti 5 o più condomini, in quanto fino a 4 la nomina è facoltativa. Come previsto dall’Art. 1129 del C.C., infatti, la nomina dell’amministratore deve essere effettuata dall’assemblea condominiale, composta dai condomini.

Le condizioni di validità della deliberazione si hanno nel momento in cui la deliberazione stessa viene approvata dalla maggioranza, rappresentata da un terzo dei condomini che dispongano di almeno 500 millesimi, che corrisponde alla metà del valore dell’edificio.

La carica dell’amministratore condominiale dura un anno; il suo compenso viene solitamente stabilito e fissato al momento della nomina, oppure essere deciso durante l’approvazione del rendiconto annuale.

L’amministratore del condominio però, oltre ad essere nominato, può anche essere revocato. In particolare la sua revoca può essere effettuata in qualsiasi momento, sia dall’assemblea condominiale, sia dall’autorità giudiziaria.

La revoca può avvenire per svariati motivi; ad esempio se l’amministratore non ha fornito per due anni informazioni in merito alla sua gestione, oppure se ci sono dei sospetti di irregolarità nello svolgimento del suo lavoro oppure se non ha provveduto a convocare l’assemblea per provvedimenti che sono estranei alle sue attribuzioni